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BONUS IDRICO 2021
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Con l’intento di migliorare il risparmio delle risorse idriche la legge di bilancio per il 2021 ha istituito un fondo chiamato “Fondo per il risparmio delle risorse idriche”. Il fondo, se confermato, verrà utilizzato per RINNOVARE IL BAGNO con sanitari e rubinetti più performanti dal punto di vista del risparmio idrico. Coloro che cambieranno sanitari e rubinetteria fino al 31 dicembre 2021 avranno la possibilità di accedere ad un bonus non tassabile di 1.000 euro.

1.000 EURO PER GLI ELEMENTI SANITARI

Il “bonus idrico” verrà concesso per un importo pari a 1.000 euro fino al 31 dicembre 2021 per la sostituzione di: vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso di acqua. La condizione da rispettare è che le sostituzioni dovranno avvenire nell’ambito di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

DESTINATARI

Potranno usufruire del bonus tutte le persone fisiche residenti sul territorio italiano. Sono pertanto escluse ad oggi le persone giuridiche. Non è chiaro se siano escluse anche le persone fisiche titolari di P.IVA. Si attendono chiarimenti in merito.

DA RICORDARE:

Emerge dalla lettura della norma che l’installazione “ex novo” non da diritto al bonus idrico di 1.000 euro, ma deve realizzarsi su impianti sanitari esistenti posti in immobili altrettanto esistenti, non perciò “di nuova costruzione”. Il bonus verrà concesso fino ad esaurimento dei fondi, non spetta quindi automaticamente. 

SPESE AGEVOLABILI

Le spese che daranno diritto al bonus dovranno riguardare:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica, con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
  • i soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus concesso per gli interventi di cui sopra non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La norma della Legge di bilancio si limita a introdurre il bonus idrico e ad individuare il limite di concessione nonchè gli interventi agevolabili.

Per quel che riguarda le modalità di richiesta del beneficio e del suo ottenimento la norma rimanda ad un apposito provvedimento attuativo con le indicazioni specifiche del caso.

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